martedì 13 giugno 2017

Costantino. L'Editto di Milano - 13 giugno 313 d.C. non si dovrà [più] negare questa libertà assolutamente a nessuno che abbia aderito in coscienza alla religione dei Cristiani, o a quella che abbia ritenuto la più adatta a sé; così la suprema divinità, al culto della quale ci inchiniamo [pure noi] con animo libero, potrà accordarci in tutte le circostanze il suo continuo favore e la sua benevolenza. Pertanto, conviene che la Vostra Eccellenza sappia che abbiamo deciso di annullare senza eccezione tutte le restrizioni già notificate per iscritto a codesto ufficio e aventi per oggetto il nome dei Cristiani, e di abrogare altresì le disposizioni che possano apparire contrarie ed estranee alla Nostra Clemenza, permettendo [da] ora [in avanti] – a chiunque voglia osservare la religione dei Cristiani – di farlo senz’altro con assoluta libertà, senza essere disturbato e molestato. Abbiamo creduto di dover comunicare per esteso alla tua sollecitudine queste decisioni, perché tu sappia che noi abbiamo concesso ai suddetti Cristiani la facoltà libera e incondizionata di praticare la loro religione.

L'Editto di Milano - 13 giugno 313 d.C.
«Io, Costantino Augusto, come pure io, Licinio Augusto, ci siamo riuniti felicemente in Milano per trattare di tutte le questioni che riguardano il bene e la sicurezza pubblici. E fra tutti gli altri provvedimenti da varare a vantaggio della maggioranza delle persone abbiamo ritenuto doveroso regolare prima di tutto quelli relativi al rispetto della divinità, concedendo sia ai Cristiani sia a tutti la libera possibilità di seguire la religione che ognuno si è scelta; in questo modo tutto quello che c’è di divino nella sfera celeste potrà riconciliarsi e cooperare con noi e con tutti quelli che dipendono dalla nostra autorità. Perciò abbiamo creduto, con spirito salutare e rettissimo, di dover prendere questa decisione: non si dovrà [più] negare questa libertà assolutamente a nessuno che abbia aderito in coscienza alla religione dei Cristiani, o a quella che abbia ritenuto la più adatta a sé; così la suprema divinità, al culto della quale ci inchiniamo [pure noi] con animo libero, potrà accordarci in tutte le circostanze il suo continuo favore e la sua benevolenza. Pertanto, conviene che la Vostra Eccellenza sappia che abbiamo deciso di annullare senza eccezione tutte le restrizioni già notificate per iscritto a codesto ufficio e aventi per oggetto il nome dei Cristiani, e di abrogare altresì le disposizioni che possano apparire contrarie ed estranee alla Nostra Clemenza, permettendo [da] ora [in avanti] – a chiunque voglia osservare la religione dei Cristiani – di farlo senz’altro con assoluta libertà, senza essere disturbato e molestato. Abbiamo creduto di dover comunicare per esteso alla tua sollecitudine queste decisioni, perché tu sappia che noi abbiamo concesso ai suddetti Cristiani la facoltà libera e incondizionata di praticare la loro religione. Vedendo quello che abbiamo concesso ai [Cristiani] stessi, la Tua Eccellenza comprende che una possibilità ugualmente libera e incondizionata di professare la propria religione è stata riconosciuta pure agli altri, come esige la nostra era di pace, sicché ognuno abbia il pieno diritto di prestare il culto che si è scelto. E questo lo abbiamo deciso perché deve risultare chiaro che da parte nostra non si è voluta arrecare la minima violazione a nessun culto e a nessuna religione. Inoltre, per quanto riguarda i Cristiani, abbiamo ritenuto di dover fissare anche un’altra disposizione. I luoghi dove essi avevano in precedenza l’abitudine di riunirsi, e che nelle lettere inviate in passato alla tua amministrazione erano descritti in modo dettagliato, dovranno essere restituiti senza pagamento e senza nessuna richiesta d’indennizzo, evitando ogni frode e ogni equivoco, da parte di quelli che risultano averli acquistati in epoca precedente dal patrimonio statale o da chiunque altro. Anche quelli che abbiano ricevuto in dono [tali proprietà] devono restituirle al più presto ai Cristiani; e se gli acquirenti o chi ha ricevuto donazioni richiederanno qualcosa alla Nostra Benevolenza si rivolgano al vicario, perché dia loro soddisfazione in nome della Nostra Clemenza. È tuo compito inderogabile che tutti questi beni vengano restituiti senza esitazione alla comunità dei Cristiani. E poiché gli stessi Cristiani si sa che possedevano non solo i luoghi per le loro abituali riunioni ma anche altri, appartenenti di diritto alla loro comunità, cioè alle chiese e non a singole persone, ordinerai di restituirli tutti ai Cristiani, ossia alla loro comunità e alle loro chiese, secondo la procedura sopraesposta, senza nessun equivoco o contestazione. Vale solo la riserva enunciata prima: chi restituirà questi beni gratuitamente, come abbiamo detto, potrà contare su un risarcimento dalla Nostra Benevolenza. In tutti questi adempimenti sarà tuo dovere assicurare alla suddetta comunità dei Cristiani il tuo sostegno più fattivo, in modo che il Nostro Ordine venga eseguito al più presto, e in questa faccenda grazie alla Nostra Clemenza sia tutelata la tranquillità pubblica. Solo a queste condizioni si ripeterà quel che si è visto prima: cioè il favore divino da noi sperimentato in circostanze così importanti continuerà a propiziare in ogni occasione i nostri successi, per la prosperità di tutti. Ma per fare in modo che tutti possano essere informati del contenuto di questa nostra generosa ordinanza conviene che tu promulghi le suddette disposizioni con un tuo editto, affiggendolo ovunque e facendolo conoscere a tutti: così queste nostre decisioni, suggerite dalla Nostra Benevolenza, non potranno rimanere ignorate».

(L. Cecilio Firmiano Lattanzio, De mortibus persecutorum, 48, 2-12)


«Cum feliciter tam ego [quam] Constantinus Augustus quam etiam ego Licinius Augustus apud Mediolanum convenissemus atque universa quae ad commoda et securitatem publicam pertinerent, in tractatu haberemus, haec inter cetera quae videbamus pluribus hominibus profutura, vel in primis ordinanda esse credidimus, quibus divinitatis reverentia continebatur, ut daremus et Christianis et omnibus liberam potestatem sequendi religionem quam quisque voluisset, quod quicquid <est> divinitatis in sede caelesti nobis atque omnibus qui sub potestate nostra sunt constituti, placatum ac propitium possit existere. Itaque hoc consilium salubri ac recticissima ratione ineundum esse credidimus, ut nulli omnino facultatem abnegendam putaremus, qui vel observationi Christianorum vel ei religioni mentem suam dederet quam ipse sibi aptissimam esse sentiret, ut possit nobis summa divinitas, cuius religioni liberis mentibus obsequimur, in omnibus solitum favorem suum benivolentiamque praestare. Quare scire dicationem tuam convenit placuisse nobis, ut amotis omnibus omnino condicionibus quae prius scriptis ad officium tuum datis super Christianorum nomine <continebantur, et quae prorsus sinistra et a nostra clementia aliena esse> videbantur, <ea removeantur. Et> nunc libere ac simpliciter unus quisque eorum, qui eandem observandae religionis Christianorum gerunt voluntatem citram ullam inquietudinem ac molestiam sui id ipsum observare contendant. Quae sollicitudini tuae plenissime significanda esse credidimus, quo scires nos liberam atque absolutam colendae religionis suae facultatem isdem Christianis dedisse. Quod cum isdem a nobis indultum esse pervideas, intellegit dicatio tua etiam aliis religionis suae vel observantiae potestatem similiter apertam et liberam pro quiete temporis nostri <esse> concessam, ut in colendo quod quisque delegerit, habeat liberam facultatem. <Quod a nobis factum est ut neque cuiquam> honori neque cuiquam religioni <detractum> aliquid a nobis <videatur>. Atque hoc insuper in persona Christianorum statuendum esse censuimus, quod, si eadem loca, ad quae antea convenire consuerant, de quibus etiam datis ad officium tuum litteris certa antehac forma fuerat comprehensa, priore tempore aliqui vel a fisco nostro vel ab alio quocumque videntur esse mercati, eadem Christianis sine pecunia et sine ulla pretii petitione, postposita omni frustratione atque ambiguitate restituant; qui etiam dono fuerunt consecuti, eadem similiter isdem Christianis quantocius reddant; etiam vel hi qui emerunt vel qui dono fuerunt consecuti, si petiverint de nostra benivolentia aliquid, vicarium postulent, quo et ipsis per nostram clementiam consulatur. Quae omnia corpori Christianorum protinus per intercessionem tuam ac sine mora tradi oportebit. Et quoniam idem Christiani non [in] ea loca tantum ad quae convenire consuerunt, sed alia etiam habuisse noscuntur ad ius corporis eorum id est ecclesiarum, non hominum singulorum, pertinentia, ea omnia lege quam superius comprehendimus, citra ullam prorsus ambiguitatem vel controversiam isdem Christianis id est corpori et conventiculis eorum reddi iubebis, supra dicta scilicet ratione servata, ut ii qui eadem sine pretio sicut diximus restituant, indemnitatem de nostra benivolentia sperent. In quibus omnibus supra dicto corpori Christianorum intercessionem tuam efficacissimam exhibere debebis, ut praeceptum nostrum quantocius compleatur, quo etiam in hoc per clementiam nostram quieti publicae consulatur. Hactenus fiet, ut, sicut superius comprehensum est, divinus iuxta nos favor, quem in tantis sumus rebus experti, per omne tempus prospere successibus nostris cum beatitudine publica perseveret. Ut autem huius sanctionis <et> benivolentiae nostrae forma ad omnium possit pervenire notitiam, prolata programmate tuo haec scripta et ubique proponere et ad omnium scientiam te perferre conveniet, ut huius nostrae benivolentiae [nostrae] sanctio latere non possit».

(L. Cecilio Firmiano Lattanzio, De mortibus persecutorum, 48, 2-12)


Due Augusti. 
Bassorilievo, porfido, inizi IV sec. d.C. 
Roma, Musei Vaticani.

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