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domenica 6 marzo 2016

BES. Il quadro culturale e giuridico

BES. Il quadro culturale e giuridico

Max Bruschi
Ispettore MIUR


  • Esclusione
  • Separazione
  • Integrazione
  • Inclusione



IL LONTANO PASSATO

«I genitori non avevano diritto di allevare i figli, ma dovevano portarli in un luogo chiamato tesche, dove gli anziani esaminavano il bambino: se lo vedevano sano e robusto ne disponevano l'allevamento e gli assegnavano in anticipo una porzione di terreno demaniale; se invece lo trovavano gracile e malfatto, ordinavano che fosse gettato in una voragine del monte Taigeto, detta Apotete. Non conveniva infatti né alla polis né al bambino stesso che fosse lasciato crescere per restare sempre debole e dal fisico infelice»
Plutarco, Vita di Licurgo



I BES: UN ANTESIGNANO

Jean Marc Gaspard Itard, medico e pedagogista, autore di due memorie sul caso di Victor, il giovane selvaggio, da lui incontrato per la prima volta nel 1799. 
Il medico francese si pone degli obiettivi da far raggiungere a Victor: 1) inserirlo nella vita sociale, 2) risvegliarne la sensibilità nervosa, 3) aumentare i suoi rapporti con gli esseri circostanti, 4) farlo parlare (obiettivo, quest’ultimo, non raggiunto)

Itard postula dunque la differenza diagnostica e prognostica tra ritardo mentale cognitivo dovuto a menomazione e dovuto a condizioni socio-culturali.

LA COSTITUZIONE

Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 34
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.




LA DICHIARAZIONE ONU

Preambolo
«Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo»

Art. 1
«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.
Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. »

Art. 2
«Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione»

Art. 22
«Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità»

Art.26
«Ogni individuo ha diritto all'istruzione»
Dichiarazione universale dei diritti umani, 10 dicembre 1948


LA CORTE COSTITUZIONALE 
La sentenza C.Cost. 21
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che "Sarà facilitata", anziché disporre che "È assicurata" la frequenza alle scuole medie superiori. 
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 3 giugno 1987. 


Il quadro normativo attuale


La Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni
Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap»
Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 «Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»
Il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 «Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni» 
Le «Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità», promulgate dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 4 agosto 2009 


I parte - La Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità – dicembre 2006  (Legge 3 marzo 2009, n. 18)
La definizione di disabilità della Convenzione è la seguente: 
«La disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri» (Preambolo, punto e)
La discriminazione fondata sulla disabilità è «qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole. Accomodamento ragionevole indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali» (Art. 2)


I parte - La Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità – dicembre 2006  (Legge 3 marzo 2009, n. 18)
L'art. 24 riconosce “il diritto all’istruzione delle  persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità” garantendo “un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita, finalizzati: (a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell’autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana; (b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità; (c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera”.

I parte - ICF, Classificazione Internazionale del Funzionamento.
Nel 2001, l’Assemblea Mondiale della Sanità dell’OMS ha approvato la nuova Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF), raccomandandone l’uso negli Stati parti.
Nella prospettiva dell’ICF, la partecipazione alle attività sociali di una persona con disabilità è determinata dall’interazione della sua condizione di salute (a livello di strutture e di funzioni corporee) con le condizioni ambientali, culturali, sociali e personali (definite fattori contestuali) in cui essa vive. Il modello introdotto dall’ICF, bio-psico-sociale, prende dunque in considerazione i molteplici aspetti della persona, correlando la condizione di salute e il suo contesto, pervenendo così ad una definizione di “disabilità” come ad “una condizione di salute in un ambiente sfavorevole”.


III parte. La dimensione inclusiva della scuola.
Il dirigente scolastico sovraintende alla programmazione.
Si ribadisce il «no» alla costituzione di «laboratori» che «accolgano più alunni con disabilità per quote orarie anche minime e per prolungati e reiterati periodi dell’anno scolastico», ma «la progettazione educativa individualizzata, sulla base del caso concreto e delle sue esigenze, dovrà individuare interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione, preferendo in linea di principio che l'apprendimento avvenga nell'ambito della classe e nel contesto del programma in essa attuato».
Si ribadisce l’importanza della costituzione dei «Gruppi di lavoro H», obbligatori.


III parte. La dimensione inclusiva della scuola.
Si enfatizza la «flessibilità organizzativa» ribadendo che il docente SOS «non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto»
Inoltre «è opportuno che i Dirigenti Scolastici coinvolti prevedano forme di consultazione obbligatorie fra gli insegnanti della classe frequentata dall’alunno con disabilità e le figure di riferimento per l'integrazione delle scuole coinvolte».
Si enfatizza il «progetto di vita, parte integrante del P.E.I.» e il ruolo dei percorsi di «alternanza» da inserire nei P.O.F. e l’opportunità di costituire «reti di scuole»

III parte. La dimensione inclusiva della scuola. I docenti. 
«La progettazione degli interventi da adottare riguarda tutti gli insegnanti perché l’intera comunità scolastica è chiamata ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive, a gestire in modo alternativo le attività d’aula, a favorire e potenziare gli apprendimenti e ad adottare i materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni degli alunni».
Il collegio docenti favorisce l’inclusione inserendo «nel Piano dell'Offerta Formativa la scelta inclusiva dell’Istituzione scolastica e indicando le prassi didattiche che promuovono effettivamente l’inclusione»


Il consiglio di classe coordina le attività. Gli insegnanti operano lungo tre direttrici:
Il clima di classe: «Gli insegnanti devono assumere comportamenti non discriminatori, essere attenti ai bisogni di ciascuno, accettare le diversità presentate dagli alunni disabili e valorizzarle come arricchimento per l’intera classe, favorire la strutturazione del senso di appartenenza, costruire relazioni socio-affettive positive.» 
Le strategie didattiche e gli strumenti volti all’inclusività: sono citati l’apprendimento cooperativo, il tutoring, etc. ed è sottolineato il ruolo delle ICT.
L’apprendimento-insegnamento: «Un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. Va favorita, pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e “assecondando” i meccanismi di autoregolazione. Si suggerisce il ricorso alla metodologia dell’apprendimento cooperativo.»


Il docente assegnato alle attività di sostegno
«è l'intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo in questione e non solo una figura professionale specifica a cui demandare in modo esclusivo il compito dell'integrazione. Il limite maggiore di tale impostazione risiede nel fatto che nelle ore in cui non è presente il docente per le attività di sostegno esiste il concreto rischio che per l'alunno con disabilità non vi sia la necessaria tutela in ordine al diritto allo studio. La logica deve essere invece sistemica, ovvero quella secondo cui il docente in questione è “assegnato alla classe per le attività di sostegno”, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza».
«La presenza nella scuola dell'insegnante assegnato alle attività di sostegno si concreta quindi, nei limiti delle disposizioni di legge e degli accordi contrattuali in materia, attraverso la sua funzione di coordinamento della rete delle attività previste per l'effettivo raggiungimento dell'integrazione».


La Direttiva BES
Adottata con Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, firmata dal Ministro Profumo.
L’area dello svantaggio scolastico viene indicata come area dei Bisogni educativi speciali, all’interno della quale sono comprese 3 sotto-categorie.
  • Disabilità
  • Disturbi evolutivi specifici
  • Svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.
«Per “disturbi evolutivi specifici” intendiamo, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo – per la comune origine nell’età evolutiva – anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico…» A parte i DSA, «è bene precisare che alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma.



https://docs.google.com/presentation/d/1frjPoVhEt6r0jo8g7H6AM7PgE1UAyoUU3mvnrLGec4Y/edit#slide=id.p72

venerdì 22 gennaio 2016

Non esiste la “diagnosi di BES” ma necessità di Bisogni Educativi Speciali.





Chi sono gli alunni BES?

“Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale” (punto 1, Dir. M. 27/12/2012) Ecco tutte le spiegazioni.

La scuola individua gli studenti con Bisogni Educativi Speciali in tre modi, attraverso:
certificazione, diagnosi o da considerazioni didattiche.
“Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale”
(punto 1, Dir. M. 27/12/2012)

Gli alunni con BES sono una di queste tre categorie:

a) Alunni con certificazione di disabilità, questa fa riferimento alla leg. 104/92 (art3) ed elaboriamo un PEI.
.
b) Alunni con diagnosi di disturbi evolutivi:
- Se hanno diagnosi di DSA, facciamo riferimento alla Leg 170/10 e DM 5669 12/7/2012 ed elaboriamo un PDP (Piano Didattico Personalizzato).
- Se hanno diagnosi di ADHD, Disturbi del Linguaggio, Disturbi della coordinazione motoria o non-verbali allora la scuola è in grado di decidere in maniera autonoma, “se” utilizzare, o meno, lo strumento del PDP, in caso non lo utilizzi ne scrive le motivazioni, infatti: “la scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza. (…) il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione”
(Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363)

c) Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale:
“Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche”
(Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013).
Il temine “ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche” presuppone che un alunno (in assenza di diagnosi o certificazioni mediche), il quale mostra delle difficoltà di apprendimento legate al fatto di provenire da un ambiente con svantaggio socio-economico, con deprivazioni culturali o linguistiche (come nel caso degli stranieri), può essere aiutato dalla scuola con l’adozione di percorsi individualizzati e personalizzati come strumenti compensativi e/o dispenativi (pag. 3 CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013) ma “non” è obbligata a fare il PDP, dunque sceglie in autonomia se fare o meno un PDP, e questi interventi dovranno essere per il tempo necessario all’aiuto in questione.



Alcuni BES possono essere anche temporanei.

I Bisogni Educativi Speciali, come abbiamo visto nel precedente post (qui) sono di tre tipi: 1- alunni con certificazione di disabilità, 2- con disturbi evolutivi (DSA, ADHD, etc) e 3- alunni nell’area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.
Per questi ultimi, essendo previsti interventi verificati nel tempo, gli aiuti si attuano solo fin quando serve.
In questo caso daremo priorità alle strategie educative e didattiche più frequenti anziché alle modalità di dispensazione/compensazione.

Facciamo un esempio: se un ragazzino ha diagnosi di Dislessia, sarà sempre dislessico sia a scuola primaria che secondaria. Se invece abbiamo un ragazzo emigrato, oppure con problematiche, ad esempio, di ansia/depressione momentanee (separazione dei genitori, difficoltà in adolecenza, etc) i sui Bisogni Educativi Speciali potranno essere tempoeranei, diversamente da ciò che accade ai soggetti con DSA.

Vediamo la normativa:
“Si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinchè siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative (…) avranno carattere transitorio ed attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche (…) più che strumenti compensativi e misure dispensative” (pag. 3 CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013).

Dunque, escludendo gli studenti con diagnosi clinica (come Autismo, RM, Disturbi Linguaggio, ADHD, Disturbi Specifici Apprendiemnto), tutti gli alunni che però hanno situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, allora l'attuazione dei Bisogni Educativi Speciali potrebbe anche essere di tipo temporaneo.


Tratto da: Bisogni Educativi Speciali: le 10 precisazioni

http://gianlopresti.blogspot.it/2014/10/alunni-bes-bisogni-educativi-speciali.html




Non esiste la “diagnosi di BES” ma necessità di Bisogni Educativi Speciali a  scuola.

“Mio figlio ha un BES”, “Nella relazione vi è messo diagnosi di BES”, oppure ancora, alla domanda: “Che diagnosi ha? Di BES”: Sono tutte affermazioni errate, inesatte e difformi da ogni normativa e documento ufficiale.

La diagnosi di “Bisogni Educativi Speciali” non esiste. 
La diagnosi è una dicitura sanitaria. La diagnosi può essere di “Disturbo Specifico di Apprendimento, nello specifico di Dislessia Evolutiva”, oppure diagnosi di “ADHD”. Quindi non esiste la diagnosi (e dunque neppure la certificazione) di BES.

I Bisogni Educativi Speciali sono tutti quegli accorgimenti didattici che diamo sia a chi ha una diagnosi (come DSA, ADHD, etc) e sia a chi ha difficoltà temporanee (immigrati, studenti svantaggiati, etc). Si diagnostica un disturbo, non un Bisogno Educativo Speciale.

Cosa diversa è se vi è una relazione specialistica in cui dopo della dicitura diagnostica come “Discalculia Evolutiva” appare un suggerimento come “il soggetto necessita di un BES a scuola”. In questo caso lo psicologo o il medico che compila la relazione sottolinea semplicemente che la scuola avrà cura di adottare gli strumenti d’intervento per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Dunque il BES non si certifica (per un approfondimento leggi il post del Prof. Flavio Fogarolo). 
Insomma, una diagnosi fa riferimento ad una categoria nosografia dell'ICD.10 o DSM 5. A queste categorie appartengono i DSA, ADHD, DSL, Autismo, etc. ma Nell'ICD10 o DSM 5 non ci sono i BES, perchè non sono dei disturbi ma degli accorgimenti didattici alunno per alunno.


 Tratto da: Bisogni Educativi Speciali: le 10 precisazioni
http://gianlopresti.blogspot.it/2014/10/la-diagnosi-di-bes-non-esiste.html





Di Claudia Gabrieli (Rivista BES e DSA in classe) – La valutazione delle competenze acquisite dagli allievi, che precede, accompagna e segue i percorsi curricolari (Indicazioni nazionali, 2012) è uno dei doveri e delle responsabilità che competono alla scuola.

Nel caso degli apprendenti con BES e dei DSA, il richiamo legislativo fa capo in particolare all’art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2012, in cui si legge che “La valutazione scolastica, periodica e finale […] deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici” attivati nel corso dell’anno scolastico e previsti nel Piano Didattico Personalizzato. Lo stesso decreto raccomanda altresì alle istituzioni scolastiche di adottare “modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto”.

Tali sollecitazioni implicano la necessità e l’opportunità di utilizzare durante le prove di valutazione in corso d’anno, negli esami conclusivi del ciclo scolastico e durante l’esame di Stato le stesse tecniche didattiche e i medesimi strumenti compensativi e dispensativi cui si è fatto ricorso durante le normali attività svolte in classe per la personalizzazione del percorso di apprendimento. Presuppongono, inoltre, che l’intervento valutativo tenga conto della padronanza dei contenuti disciplinari piuttosto che della forma della prova espletata, prescindendo dunque dagli aspetti legati all’abilità deficitaria o alle difficoltà specifiche dell’allievo.

In fase di valutazione degli alunni e studenti con BES e DSA, si dovrà tener conto della relazione tra risultati della prova e soggetto che li ha determinati, della situazione di partenza dell’apprendente, della personalità e delle condizioni psico-fisiche dell’alunno, in un’ottica formativa e non puramente sommativa, affinché il momento valutativo non si riduca a una mera misurazione delle performance.

Un momento particolarmente critico e ampiamente dibattuto dalle famiglie e dagli insegnanti, in tema di valutazione, è l’esame INVALSI, che implica la somministrazione di prove uguali per tutti, in una sostanziale contraddizione con l’istanza di personalizzazione dei percorsi formativi (L. 170/2010; direttiva MIUR del 27/12/2012).

Tuttavia, è bene rammentare che la finalità delle prove INVALSI non è quella di valutare l’acquisizione delle competenze individuali, bensì quella di monitorare i livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico per confrontarlo con le altre realtà comunitarie ed europee (nota sullo svolgimento delle prove INVALSI per gli allievi con BES, 2014).

Si tratta, pertanto, di una contraddizione apparente che non altera i principi di personalizzazione e inclusione cui si ispirano le direttive citate sulla valutazione dei BES e dei DSA.

Per scaricare la scheda di lavoro sugli errori da evitare e sugli aspetti da considerare nella valutazione dello studente con BES e DSA clicchi qui 
https://drive.google.com/file/d/0B2k1hbyP83USTEFVd1h4bnBqTHM/view

Versione stampabile
Servizio di consulenza gratuito su BES e DSA su argomenti d


Scheda di lavoro

GLI ERRORI DA EVITARE NELLA VALUTAZIONE DELLO STUDENTE CON BES E DSA

 Non proporre compiti superiori alle effettive capacità dello studente.

 Non proporre modalità valutative che non siano previste nel PDP e già proposte durante l’anno

 Non proporre verifiche su parti del programma che non siano state effettivamente svolte e ripetute

 Non dare eccessiva importanza a errori che non recano pregiudizio all’esito finale in termini di

acquisizione dei contenuti disciplinari.

 Non rilevare gli errori interrompendo durante la prestazione valutativa.

ASPETTI DA FAVORIRE DURANTE LA VALUTAZIONE

 Selezionare le competenze fondamentali tralasciando gli aspetti marginali di ogni disciplina.

 Valutare sempre il rapporto tra risultato e sforzo richiesto.

 Accontentarsi di risultati parziali confidando in un apprendimento per accumulazione nel tempo,

 Nel commento a un’interrogazione, identificare gli aspetti positivi prima di quelli negativi,

dimostrandosi ottimisti quanto alle possibilità di recupero alla fine del modulo di apprendimento o

 Valutare in modo costruttivo, separando l’errore dal contenuto; anche visivamente, segnare in

modo diverso gli errori effettivamente legati all’oggetto della verifica da quelli di tipo strumentale.

 Permettere allo studente di ripetere la stessa verifica quando sente di avere superato gli ostacoli

iniziali o comunque dargli atto che li ha superati.

 Consentire l’utilizzo delle misure compensative e dispensative previste nel PDP.

© Copyright 2014 – Forum Media Edizioni. È vietata la riproduzione, la copia è consentita solo per uso personale.



http://bes-dsa.it/2015/01/13/come-valutare-studenti-con-bes-e-dsa-scheda-pratica-su-errori-da-evitare-e-aspetti-da-considerare/








[...] sottolineo un punto: 
"Cosa diversa è se vi è una relazione specialistica in cui dopo della dicitura diagnostica come “Discalculia Evolutiva” appare un suggerimento come “il soggetto necessita di un BES a scuola”. In questo caso lo psicologo o il medico che compila la relazione sottolinea semplicemente che la scuola avrà cura di adottare gli strumenti d’intervento per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali."








Nella nostra relazione la dicitura diagnostica è: bisogni educativi speciali. 
Ora abbiamo chiesto un colloquio con lo specialista a cui abbiamo chiesto la collaborazione per definire il pdp! Anche perché con una diagnosi così il nostro bimbo potrebbe essere aiutato in tanti modi: ma quali saranno i migliori? Noi sappiamo quali sono le sue difficoltà e gli stiamo dando gli strumenti che secondo noi sono utili... Ma speravamo in indicazioni precise dello specialista! Le farò sapere... Intanto... GRAZIE!!!




BES sono i bambini con Autismo, con RM, con ansia, depressione, DSA,problemi muscolari, visivi, immigrati, problemi socio ambientali. Meglio specificare, altrimenti l'aiuto non è idoneo.
Mi piace · Rispondi · 1 · 21 ottobre 2014 15:59 · Modificato



Ma la conclusione diagnostica di mio figlio dice :"difficoltà' di apprendimento prevalentemente a carico dei processi di comprensione del testo ,anche quello dei problemi matematici " quindi se ho capito bene non é un DSA




Potrebbe essere tutto come niente: un disturbo comprensione del testo o semplice difficoltà. Forse è meglio chiedere lumi a chi ha scritto la diagnosi in merito.
Mi piace · Rispondi · 2 · 21 ottobre 2014 19:41




Trai i bes rientrano anche problemi neurologici come crisi epilettiche? Sono certificabili? In caso negativo gli interventi sono solo di tipo didattico o è previsto un intervento extra?



Ovviamente anche l'epilessia è un BES: 
a scenda del grado può rientrare o meno nella certificazione 104.


quello che non capisco è perchè il pdp deve essere condiviso con la famiglia.se un bambino non ha raggiunto gli obiettivi minimi per un motivo qualsiasi dovrei attuare delle attività di recupero, o delle strategie diverse per aiutarlo nell'apprendimento, ma se la famiglia non accetta, che faccio porto il bambino avanti senza farlo recuperare,o,in casi specifici,senza dargli la possibilità di usare strategie diverse?mi sembra un po in contrapposizione con l'autonomia della scuola



Ciao Annamaria, PDP ed obiettivi minimi non centrano nulla.
PDP fa riferimento alla legge 170 su DSA, mentre obiettivi minimi fanno riferimento a Leg 104 con atri tipi di problematiche (spesso purtroppo più serie).
Mi piace · Rispondi · 2 dicembre 2014 13:08




Concordo con quanto scrivi, sul fatto che non esistono diagnosi sui BES. 
Detto ciò mi piace soffermarmi su un aspetto di quanto tu scrivi e cioè "La diagnosi è una dicitura sanitaria". La parola diagnosi è una parola rinviante, che senza l'aggettivo è priva di senso. Infatti, come chiunque se ne occupa dovrebbe sapere che è una parola composta da dia-gnōsis, che vuol dire esclusivamente conoscenza attraverso. Quindi la domanda rinviante all'aggettivo è "attraverso cosa?", ed ecco, diagnosi medica, diagnosi psicologica, diagnosi pedagogica, diagnosi meccanica, diagnosi idraulica... dico ciò perché chiunque come noi svolge una professione di "Cura" dovrebbe stare molto attento all'uso delle parole visto che con esse lavoriamo e mi permetto, in conclusione, che chi lavora con le parole non può pre-scrivere la "Cura" perché una volta pre-scritta si pone prima delle parole stesse. Ma la "Cura" va ri-consegnata in qualsiasi contesto, anche in quello medico, ma a maggior ragione nei contesti maieutici.



Ciao Viviana, parole eccellenti e corrette, purtroppo poco (pochissimo) conosciute. Grazie ancora del tuo importante contributo.






Gentile Gianluca, capisco e comprendo bene ciò che scrivi, ma proprio per il ruolo che rivestiamo di professionisti della "Cura" abbiamo la responsabilità di essere non chiari, ma chiarissimi quando comunichiamo, altrimenti veicoliamo confusione e nel caso di scienze umane come psicologia, pedagogia e altre su questo versante, la confusione assume, non solo una dimensione epistemologica, se vuoi teorica, ma clinica. 
grazie a te e buon lavoro





Se alla mamma di un bambino di prima elementare li viene detto da logopedista che lo segue de 5 mesi, che quel bambino e BES con rischio alto di disgrafia, disortografia, la mamma cosa deve fare?grazie.



E' vero che la diagnosi di Dislessia la si può fare solo dopo la fine della 2° primaria, ma è anche vero che non c'è nessun divieti per iniziare ad aiutare un bambino con difficoltà anche in 1° classe primaria. Non la chiameremo ovviamente "Dislessia" o difficoltà della lettura, ma l'aiuto e d'obbligo. Non rimandiamo.



venerdì 8 gennaio 2016

Linee Guida Nazionali per DISABILITA’ E ALTRI BES



Linee Guida Nazionali per DISABILITA’ E ALTRI BES

In questa pagina si segnalano delle LINEE GUIDA NAZIONALI, quale utile riferimento per comprendere e valutare i bisogni specifici degli alunni disabili e con BES da parte dei clinici del settore, e orientare al meglio l’intervento educativo didattico degli insegnanti di sostengo e curricolari.

In particolare:


  • Linee guida per l’Integrazione 
  • Linee guida DSA
  • Linee guida ADHD
  • Linee guida per autismo
  • Linee guida per alunni stranieri
  • Linee d’indirizzo per alunni adottati


  • domenica 13 dicembre 2015

    Inclusione scolastica, sostegno e Bes.

    Giustizia non è fare parti uguali tra disuguali,
    ma dare a ciascuno ciò di cui ha bisogno
    Don Milani


    È vero che non è nostro compito “rendere felici” i ragazzi, anche perché credo che nessuno abbia la ricetta in tasca nemmeno per se stesso. La cultura, però, non dovrebbe essere fine a se stessa, ma dovrebbe in qualche modo legarsi alla vita. Lo studio è fatica, sacrificio e perché il ragazzo lo affronti con più serenità dovrebbe anche capirne i vantaggi, che non dovrebbero essere solo quelli per migliorare il proprio avvenire dal punto di vista lavorativo ed economico, ma anche quelli per imparare ad affrontare la vita con più serenità e consapevolezza. (Star bene a scuola si può)

    Se qualsiasi professionista che non sia un docente avesse contemporaneamente 30 persone nel suo ufficio, tutte con bisogni diversi e con qualcuno che non voglia stare lì, e questo professionista dovesse trattarle tutte con cortesia, etica e professionalità per dieci mesi, allora potrebbe avere un'idea di quello che è il lavoro di un docente in classe ...




    L’importanza di moltiplicare gli sguardi
    Che cosa chiede la legge sui Bisogni Educativi Speciali agli insegnanti? Si tratta di inserire i ragazzi in classificazioni precostituite, o piuttosto di mettere uno sguardo differente e flessibile su ogni allievo, perché ogni allievo è un mondo a sé? 

    Il passaggio dalla scuola materna alla primaria implica per i bambini un grande cambiamento esistenziale: il contesto di apprendimento è nuovo, i consueti punti di riferimento scolastici mutano e gli stessi adulti attivano nei confronti dei bambini aspettative diverse rispetto a prima.

    Accade spesso che gli allievi in questa fase si sentano disorientati, a disagio, impauriti, attraversino momenti di crisi nel separarsi dall’ambiente familiare, avvertano il peso e la responsabilità per il nuovo corso di vita.

    Per questo è particolarmente importante che gli adulti (insegnanti e genitori) agevolino questo passaggio rassicurando i bambini e aiutandoli a elaborarlo.

    La storia di Luca
    Luca non ha ricevuto questa rassicurazione da parte degli insegnanti e il suo ingresso nella scuola primaria si è rivelato tutt’altro che semplice.
    Le sue maestre l’anno precedente hanno insegnato in una classe quinta e probabilmente adesso non sono attrezzate a reggere il confronto con i più piccoli.
    Sin dal primo giorno chiedono agli allievi di stare seduti a lungo, mentre loro conducono una lezione frontale. Non propongono attività di accoglienza per creare il gruppo classe e per aiutare i bambini a metabolizzare il passaggio al nuovo ordine di scuola. Esigono da subito silenzio e attenzione.

    Non tutti rispondono bene: alcuni allievi fanno fatica ad adattarsi alle nuove regole e Luca è uno di loro. Ha atteso con ansia nei mesi estivi l’inizio della nuova scuola, fidandosi degli adulti che gli garantivano che sarebbe stata una bella avventura. Sin dai primi giorni però la realtà ha tradito le sue aspettative: le maestre sono esigenti e poco empatiche. Lo riprendono continuamente quando si alza dal banco e gli fanno notare i suoi limiti. Accade così che ogni mattina si rifiuti di andare a scuola piangendo disperatamente. Convinto in vario modo dai genitori ad andarci, esprime il suo disagio con enuresi notturna.

    Il Piano Didattico Personalizzato
    Al secondo mese di scuola le insegnanti convocano i genitori. Al colloquio li informano che il bambino si rifiuta di stare seduto a lungo, fa fatica a rispettare i confini del foglio ed è molto emotivo. Senza neanche ascoltare il punto di vista dei genitori, sostengono che Luca ha Bisogni Educativi Speciali (BES) e che è necessario elaborare un Piano Didattico Personalizzato (PDP), per proporre al bambino attività facilitate rispetto ai compagni di classe. Ipotizzano, inoltre, che Luca possa avere problemi di disattenzione e iperattività e che potrebbe valer la pena consultare uno specialista a riguardo.

    I genitori sono sconcertati. Il bambino è sempre stato vivace ma anche capace di applicarsi in compiti lunghi e impegnativi se per lui stimolanti. È cresciuto in una casa in campagna ed è abituato a muoversi tanto. Il suo dinamismo, tuttavia, non sembrava affatto dovuto a un eccesso di agitazione e di irrequietezza.

    La famiglia a un bivio
    La famiglia vive con una certa inquietudine la situazione scolastica di Luca: Il bambino non è “normale”? Quali errori educativi sono stati commessi finora? Possibile che né la madre né il padre né le insegnanti della scuola dell’infanzia si siano mai accorti delle sue difficoltà?

    Che fare? Cambiare scuola, o accogliere il punto di vista e le richieste delle insegnanti?
    In entrambi i casi potrebbero esserci degli effetti collaterali. Nel caso in cui il bambino cambi scuola si rischia di ricreare una situazione analoga a quella attuale o anche peggio: dovrà ricominciare in un contesto nuovo e le sue insicurezze potrebbero consolidarsi.
    Assecondare le indicazioni delle insegnanti vorrebbe dire, d’altra parte, arrendersi al fatto che Luca ha delle difficoltà “oggettive”, non relative, non contestuali... mentre sembra piuttosto che il suo disagio sia legato al nuovo ambiente scolastico.

    Domande senza risposta
    Viene da chiedersi tuttavia: le cose sarebbero andate diversamente se le insegnanti fossero state più attente a costruire delle attività di accoglienza per tutti i bambini? Se l’impatto con le nuove modalità di studio fosse stato per Luca meno frustrante? Se ci fosse stata più empatia, più comprensione, più attenzione a costruire un graduale percorso di inserimento nella nuova realtà scolastica che potesse permettere a tutti di adattarsi al nuovo sistema? Se si fossero valorizzati i punti di forza di ciascun bambino, e ognuno avesse ricevuto incoraggiamento e gratificazioni?

    La legge sui Bisogni Educativi Speciali
    È vero che la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 hanno previsto che le scuole (i Consigli di Classe e i Team docenti) debbano identificare gli allievi con Bisogni Educativi Speciali e predisporre per loro un Piano Didattico Personalizzato. Ed è vero il fatto che «ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali». Ma per individuare tali bisogni e per farvi fronte, è necessario ascoltare i bambini, entrare in relazione con loro, accogliere l’evidenza che ogni bambino è “diverso” e in continuo divenire. Il compito della scuola, per altro, dovrebbe essere quello di agevolare questo continuo movimento degli allievi, che apprendono proprio grazie a un processo di elaborazione e trasformazione.

    In definitiva
    Se Luca, in definitiva, seguirà un Piano Didattico Personalizzato, magari sensato per il suo livello iniziale di competenza, ma le insegnanti continueranno a non ascoltarlo, a non relazionarsi a lui, ai suoi bisogni affettivi, al suo senso di inadeguatezza per la nuova realtà, al suo bisogno di adattarsi lentamente a regole e prescrizioni ancora troppo lontane dal suo mondo, la sua “diversità” si consoliderà tanto da rischiare di compromettere il suo percorso scolastico.

    Direi che la legge sui BES, in definitiva, non chiede agli insegnanti di seguire la scorciatoia delle comode classificazioni, ma piuttosto di mettere uno sguardo differente e flessibile su ogni allievo, perché ogni allievo è un mondo a sé.

    In questa moltiplicazione di sguardi il vantaggio per gli insegnanti sarà quello di avere relazioni più ricche e nutrienti. Perché la relazione è un’occasione di scambio e se si dà, di sicuro, qualcosa in cambio si riceve. Quanto meno perché, secondo la celebre frase della Montessori: «Si impara da chi si ama».
    http://www.giuntiscuola.it/psicologiaescuola/blog-sos/relazioni/l-importanza-di-moltiplicare-gli-sguardi/



    L’INCLUSIONE SCOLASTICA,
    DALLA LEGGE 517/77 ALLA “BUONA SCUOLA” DI RENZI (E FARAONE) - PARTE I

    Dicembre 11, 2015
    di Roberto Villani


    Il nostro modello pedagogico basato sull’inclusione, definito attraverso la legge 517/77 e la successiva 104/92 è giudicato in tutto il mondo come il più avanzato, nonostante i pesanti tagli alla scuola e al sostegno avvenuti negli ultimi anni. La legge 107 varata a luglio, meglio conosciuta come “Buona scuola”, ha dato una delega in bianco al governo in merito all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
    di Roberto Villani

    UN SISTEMA ALL’AVANGUARDIA
    Nel 1977, con la legge 517, che riprendeva, definiva ed ampliava un DPR del '75, nasceva nel nostro paese un modello pedagogico-educativo avanzatissimo, basato sull’integrazione scolastica delle persone disabili. Un modello che portava finalmente al superamento del sistema delle tristi e ghettizzanti scuole speciali. Dopo aver trasformato la scuola in senso democratico coi decreti delegati (1973-74), con questo passaggio legislativo veniva realizzato un passo importantissimo verso quell’appianamento delle diseguaglianze definito negli articoli 3 e 34 della nostra Costituzione repubblicana ed antifascista. Nonostante i tagli anche pesanti subiti dalla scuola negli ultimi anni, ancora oggi esperti di tutto il mondo, studiano il nostro sistema integrato scuola – sanità, successivamente definito ed ampliato con la Legge 104/92, che rappresenta una vera e propria eccellenza per il nostro paese. Il sostegno alle persone con disabilità effettuato nella scuola pubblica “di tutti e per tutti”, che si sostanzia attraverso i docenti abilitati nell’insegnamento delle discipline e poi specializzati per favorire l’inclusione, costituisce un vero e proprio punto di riferimento mondiale della pedagogia speciale. E’ attraverso questo sistema pedagogico-educativo d’eccellenza che nelle scuole italiane si può lavorare all’ideale costruzione della società del futuro, una società basata sull’accoglienza e sulla convivenza delle diversità, vissute come valore aggiunto e come utile esperienza di crescita per tutti.

    PRIMI ATTACCHI A QUESTO MODELLO
    Se da un lato il modello integrativo italiano suscita interesse ed ammirazione, dall’altro molti sono stati gli attacchi interni ed esterni, tesi a metterne in discussione i fondamenti. Da una parte tali attacchi sono giunti dall’estero, dove l’integrazione scolastica non c’è ed esiste ancora il sistema delle scuole o delle classi speciali, certamente ghettizzanti ma probabilmente più “economiche”. Altri attacchi sono giunti invece dall’interno, ed in particolare da ambienti della destra liberista, dove si è sempre più attenti alle esigenze di bilancio che non a quelle della qualità della scuola (specie se pubblica e statale). Tra dichiarazioni ambigue ed ammiccamenti alle scuole speciali, un attacco importante e quanto mai esplicito è giunto nel 2011, con la proposta di Fondazione Agnelli, Caritas e Treelle di eliminazione della figura dell’insegnante di sostegno, grossolanamente considerata un “inaccettabile spreco di risorse e competenze”.

    TAGLIO DELLE RISORSE ED ALTRI PROBLEMI
    Certamente questi attacchi al modello integrativo definito dalla 517/77 e dalla 104/92 hanno avuto vita più facile dopo i pesanti tagli alla scuola avvenuti negli ultimi anni. E’ chiaro infatti come dopo la riforma Gelmini (133/2008) e dopo altri provvedimenti legislativi (es. legge 244/2007) tesi a tagliare le risorse della scuola riducendo pesantemente l’organico dei docenti curricolari e di sostegno, ci siano state pesanti ricadute proprio sui processi di inclusione, ed in sostanza sull’educazione-formazione degli alunni più deboli ed in difficoltà. Nell’epoca dell’austerità, con i tagli alla spesa pubblica causati dai patti di stabilità (fiscal compact e pareggio bilancio in Costituzione 2012, spending review 2014), riuscire a rendere reale il modello di una scuola in grado di includere e valorizzare ogni diversità è diventata un impresa quasi impossibile. Ogni scelta relativa all’inclusione scolastica è infatti oggi pesantemente toccata dalle esigenze di bilancio:

    Il rapporto tra insegnanti specializzati ed alunni certificati, che non può superare quello medio di un insegnante per due alunni disabili e che determina una carenza dell’organico di sostegno nelle scuole (con le famiglie che sempre più spesso devono rivolgersi alle aule dei tribunali per veder riconosciuti i propri diritti).
    La “stretta” sui criteri per attribuire le certificazioni, con una medicalizzazione progressiva del sostegno (attribuito oggi solo a chi possiede la certificazione 104, art.3 comma 3 e comma 1).
    Le aule sovraffollate, la mancanza di compresenze nella scuola primaria, il taglio del tempo pieno (tutte conseguenze della riforma Gelmini), condizioni che peggiorano sostanzialmente la qualità dell’inclusione;
    Il mancato rispetto dell’art.5 comma 2 DPR 81/09 che fissa a 20 il numero di alunni per classe in presenza di alunni disabili, con un tetto massimo di certificazioni in ogni classe.
    L’assenza, nella cosiddetta “scuola dell’autonomia”, di risorse economiche adeguate e di ausili didattici speciali, ma anche di mediatori culturali e di specialisti nell’alfabetizzazione degli alunni stranieri;
    I tagli alla sanità, ai servizi pubblici ed al welfare in generale, ed in particolare il taglio delle risorse alle ASL che determina una carenza nel supporto di neuropsichiatri e psicologi nelle scuole e nei territori.
    Oltre ovviamente alla percentuale ancora alta di precarietà nella scuola (con pesanti conseguenze sulla continuità educativa), nonostante le nuove assunzioni e la sentenza della corte europea sulla precarietà…

    Si può costruire un integrazione scolastica di qualità in queste condizioni?

    UN GRANDE ATTACCO AL SOSTEGNO – LA NASCITA DEI BES
    Negli ultimi 10 anni, nella scuola italiana c’è stato un aumento progressivo degli alunni certificati per il sostegno, da 180.000 a oltre 240.000. Un aumento che si è sostanziato (è un caso?) soprattutto dopo i tagli alla scuola previsti dalla Gelmini. Quest’incremento di certificazioni è stato analizzato con preoccupazione tanto dai governi, che da realtà contigue ai poteri economico-finanziari (le già citate Treelle e fondazione Agnelli), non tanto dal punto di vista pedagogico e sociologico, quanto dal punto di vista economico. In sostanza, il sostegno dato a tutti gli alunni in difficoltà secondo i maghi del liberismo costava troppo, per cui era necessario prendere delle decisioni sostanziali per ridurre la relativa voce di spesa. Il taglio del sostegno ai DSA in assenza di commorbilità (170/2010) e le direttiva ministeriale sui “bisogni educativi speciali” (BES) varata nel 2013 hanno avuto proprio questo scopo. In sostanza l’etichetta BES è servita per fare un taglio drastico di risorse umane per il sostegno agli alunni con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), a quelli con iperattività e disturbo dell’attenzione (ADHD), ed agli alunni con funzionamento cognitivo limite (borderline). A tutti questi alunni è stato di fatto tolto l’insegnante di sostegno, sostituendo la necessaria risorsa umana con un piano didattico personalizzato basato sull’uso di metodologie facilitanti (messe in atto da chi?) e di “strumenti compensativi e dispensativi” (uso della calcolatrice, del PC, di tavole e schede facilitanti, tempi più lunghi per le prove etc.) Un vero e proprio stratagemma per risparmiare sulla pelle dei BES (circa un milione di studenti) senza scordare che prima ancora, il diritto al sostegno era stato negato agli alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. Ovviamente le difficoltà di questi alunni non sono sparite con l’eliminazione dell’insegnante specializzato, per cui nelle scuole si è dovuti ricorrere all’inserimento degli studenti con BES nelle classi di quelli con disabilità certificata dalla 104, per fare in modo che il docente di sostegno possa aiutare anche loro. E tutta l’operazione (a costo zero, quindi perfetta dal punto di vista dei bilanci) si è tradotta in un aumento degli adempimenti burocratici e lavorativi dei docenti curricolari e di sostegno, con relativo decremento della qualità dell’offerta formativa per tutti gli studenti della scuola pubblica.

    http://www.lacittafutura.it/italia/universita-e-scuola/l-inclusione-scolastica-dalla-legge-517-77-alla-buona-scuola-di-renzi-e-faraone.html


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